Interventi soggetti ad esenzione autorizzazione paesaggistica
È stato pubblicato il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 con il quale entrerà in vigore, a partire dal 6 aprile 2017, un procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. È inoltre pubblicato nello stesso decreto un elenco contente numerose tipologie di interventi soggetti ad esenzione autorizzazione paesaggistica.
Alcuni degli interventi/opere escluse:
1. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali, delle finiture esistenti (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manutenzione balconi, terrazze, scale esterne, integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti, ecc.) (A.2);
2. interventi di manutenzione, sostituzione e adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (A.13);
3. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti già autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime (cd. tolleranza del 2%) (A.31);
4. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico;
5. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche' integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.