Super ecobonus al 110% per riqualificazione degli edifici
Il super ecobonus per riqualificazione energetica si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi specificati dal decreto e che consentono di migliorare la classe energetica degli edifici di due classi energetiche.
Si tratta in particolare di:
1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo fino ad un massimo di euro 60.000;
2. interventi sugli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici fino ad un massimo di euro 30.000;
3. sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari per acqua calda sanitaria o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedenti e nei limiti di spesa previsti;
4. impianti fotovoltaici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
Le condizioni sono valide per le prime case mentre per le seconde case è possibile sfruttare il super bonus esclusivamente per gli impianti fotovoltaici mentre per le restanti opere di riqualificazione si applica la detrazione del 65%.